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Domande frequenti sulla somministrazione
Domande frequenti sulla
somministrazione
Le Agenzie per il Lavoro (ApL), di fatto introdotte con il d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, sono
operatori privati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e iscritti all’Albo
nazionale delle Agenzie per il Lavoro che di fatto li autorizza ad operare legittimamente nel
mercato, costituendo una tutela tanto per le aziende che per lavoratori e lavoratrici.
Le Agenzia per il Lavoro rispondono quotidianamente all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
questa intermediazione coinvolge tre attori protagonisti:
- l’agenzia somministratrice, che è il datore di lavoro a tutti gli effetti;
- il lavoratore, assunto dall’agenzia, svolge la propria attività per un utilizzatore;
- l’utilizzatore, che può essere un’impresa, un professionista o un privato cittadino,
gestisce di fatto la prestazione di lavoro del dipendente.
All’interno questo schema triangolare, i soggetti sono legati da due diverse forme contrattuali:
- il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore ha natura
commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; - il contratto di lavoro subordinato stipulato tra somministratore e lavoratore può essere a
tempo determinato o a tempo indeterminato.
Si può quindi definire come somministrazione quel particolare rapporto tripartito di fornitura di
manodopera professionale, in cui Il lavoratore assunto dall’ agenzia di somministrazione, presta
servizio ad un utilizzatore che di fatto beneficia della sua prestazione
Nella somministrazione del lavoro, il dipendente può essere assunto sia a tempo determinato che
indeterminato per qualsiasi attività ed in qualsiasi settore in base a quelle che sono le esigenze
del mercato lavorativo, con il solo limite quantitativo dei lavoratori somministrati, che varia a seconda
che la somministrazione avvenga a tempo indeterminato o determinato.
Per i contratti a tempo indeterminato (c.d. staff leasing), conclusi tra il somministratore e il lavoratore,
si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 34, comma 1).
Per il contratto di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione le disposizioni dettate
dal decreto legislativo n. 81/2015 per i contratti a termine. I l periodo di lavoro svolto da dipendenti
assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato va computato nel calcolo dei 24 mesi
previsti comelimite massimo di durata di un contratto a tempo determinato, oltre il quale il contratto si
trasforma a tempo indeterminato.
In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in
somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche
e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore (art. 35, comma 1).
Parimenti, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali
previsti dalla legge n. 300/1970 (art. 36).
Per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali e dei diritti retributivi, la
legge stabilisce l’obbligo da parte dell’utilizzatore e del somministratore.
I lavoratori devono essere informati dal somministratore (o dove previsto dall’utilizzatore)
circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività lavorative.
Il potere disciplinare sul lavoratore è riservato all’Agenzia somministratrice, in quanto datore di
lavoro a tutti gli effetti. L’utilizzatore dovrà informare tempestivamente e fornire elementi esaustivi
all’agenzia per far sì che si avvii un’azione disciplinare nei confronti del lavoratore.
Per quanto, invece, riguarda i danni eventualmente arrecati dal lavoratore somministrato nei
confronti dei terzi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, di essi ne risponde l'utilizzatore.
La legge definisce quali sono i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione del lavoro.
Nello specifico:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione; - presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario
con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce la somministrazione; - nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.
Lo scopo delle Agenzie per il lavoro è quello di supportare l’utilizzatore nella ricerca e selezione di
nuovi talenti e facilitare la gestione burocratica del personale, attraverso un team specializzato.
Tra i vantaggi individuiamo:
- Esternalizzazione amministrativa: Le Agenzie per il Lavoro gestiscono tutte le questioni
burocratiche inerenti il ciclo lavorativo del dipendente somministrato. Le ApL si fanno carico
delle assunzioni e proroghe, elaborazione delle buste paga, pagamento TFR e stipendi, invio
delle CU, gestione degli eventi mensili, infortuni, maternità, congedi e tutti gli adempimenti
amministrativi, previdenziali e fiscali. - Flessibilità: le Agenzie per il lavoro permettono alle aziende di scegliere tra le diverse tipologie
contrattuali riuscendo a customizzare le singole esigenze aziendali. - Lavoro temporaneo: le agenzie di somministrazione forniscono personale temporaneo alle
aziende utilizzatrici, avendo totale potere di gestione e coordinamento sulle mansioni
del lavoratore.
Le Politiche Attive del lavoro sono delle iniziative intraprese al fine di favorire l’inserimento o il
reinserimento lavorativo di una persona in cerca di occupazione. Si rivolgono principalmente a
disoccupati o persone a rischio di disoccupazione, senza escludere coloro che, seppure già
occupati, sono alla ricerca di nuove opportunità.
Le politiche attive del lavoro sono coordinate da una rete di cui fanno parte diversi attori:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Le strutture regionali (centri per l’impiego)
- Le agenzie per il lavoro
- l’INPS e l’INAIL
- I fondi interprofessionali per la formazione
Tale rete si occupa di garantire i diritti del lavoro, la formazione e la riqualificazione professionale
consentendo a chi vi aderisce di accedere al collocamento in modo gratuito. L’art. 18 del DL.gs
150/2015 individua come iniziative di politica attiva alcune specifiche attività, tra cui: orientamento
di base e analisi delle competenze; ausilio alla ricerca di un’occupazione; attività di formazione ai
fini della qualificazione e riqualificazione professionale.